AI Act rinviato al 2027: che cosa resta in vigore oggi

Due settimane fa, su queste pagine, abbiamo scritto che dal 30 settembre esiste in Italia un reato che riguarda l’intelligenza artificiale, e abbiamo chiesto a chi legge di verificare se i propri sistemi rientrano fra quelli ad alto rischio. Nei giorni successivi ha cominciato a circolare una frase che sembra dire il contrario: l’AI Act è stato rinviato al 2027.

Le due cose sono vere entrambe, ma la sintesi è fuorviante. Questa frase, infatti, è scivolosa: è abbastanza giusta da essere ripetuta, ma abbastanza imprecisa da far prendere la decisione sbagliata. La classificazione dei sistemi resta in vigore, sono solo alcuni adempimenti a slittare.

Che cosa ha spostato davvero il Regolamento 2026/1744

Il Regolamento (UE) 2026/1744, chiamato Omnibus digitale sull’IA, è stato adottato l’8 luglio 2026 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 24 luglio.

Questo regolamento differisce le sezioni 1, 2 e 3 del capo III del Regolamento 2024/1689, cioè i requisiti per i sistemi ad alto rischio e gli obblighi di chi li fornisce e di chi li utilizza. Le nuove date sono due: 2 dicembre 2027 per i sistemi dell’Allegato III (biometria, istruzione, occupazione, accesso a servizi essenziali) e 2 agosto 2028 per quelli dell’Allegato I (componenti di sicurezza di prodotti già regolati, come macchine e dispositivi medici).

Tuttavia, quello che non si sposta è più di quello che si sposta:

  • I capi I e II si applicano dal 2 febbraio 2025.
  • Le regole sui modelli per finalità generali partono dal 2 agosto 2025.
  • Le pratiche vietate dell’articolo 5 restano in vigore. L’Omnibus ne aggiunge due nuove: la generazione o manipolazione di immagini intime realistiche non consensuali, e la generazione di materiale di abuso sessuale su minori. Queste non sono differite insieme al resto: scattano prima, a partire dal 2 dicembre 2026.
  • Restano in vigore anche gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50. C’è solo un periodo transitorio di quattro mesi, limitato alla marcatura dei contenuti, per chi aveva già immesso sul mercato sistemi generativi prima del 2 agosto 2026.

C’è infine una modifica passata inosservata: l’articolo 4 sull’alfabetizzazione in materia di IA è stato riscritto. Ora chiede a fornitori e utilizzatori di «adottare misure volte a sostenere lo sviluppo dell’alfabetizzazione in materia di IA», precisando che non è richiesto un livello specifico di competenza. È un obbligo più morbido, ma c’è e si applica adesso.

Sistemi ad alto rischio: cosa resta in vigore

Questa è la distinzione che scioglie la confusione in una sola riga.

L’articolo 6, che stabilisce quando un sistema è ad alto rischio, non è stato differito. Un software di selezione del personale è ad alto rischio oggi esattamente come lo era il mese scorso. A essere spostato è solo l’insieme degli adempimenti derivanti dalla classificazione: sistema di gestione dei rischi, documentazione tecnica, registrazioni, sorveglianza umana progettata, qualità dei dati.

Detto in altro modo: la mappa non è cambiata, è cambiato il calendario dei lavori. Chi ha fatto le tre verifiche di due settimane fa non ha perso tempo. Sa dove si trova, ha scoperto di avere più mesi per una parte del lavoro, ma nessun mese in più per un’altra parte.

Il confine aperto in Italia: l’incrocio con il D.Lgs. 160/2026

Qui arriviamo a un confine, e preferiamo dirlo invece di scavalcarlo.

Il D.Lgs. 160/2026 è in vigore dal 30 settembre. Il suo articolo 18 stabilisce che il nesso di causalità fra violazione e danno è presunto «quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi previsti dal regolamento (UE) 2024/1689». Inoltre, l’articolo 437-bis del codice penale punisce l’omissione delle «misure tecniche di sicurezza, previste per la progettazione, l’addestramento, la produzione, l’immissione sul mercato di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio».

Se una parte sostanziale di quegli obblighi (Allegato III) non si applica fino a dicembre 2027, quali sono gli obblighi la cui violazione conta oggi?

Non abbiamo la risposta, ed è saggio diffidare di chi offre facili certezze al riguardo. È una domanda da avvocato. Nei prossimi mesi se la porranno i commentatori e, infine, i giudici. La segnaliamo perché sapere che esiste una domanda aperta è attualmente l’informazione più utile, un modo per tutelarsi da chiunque prometta rassicurazioni definitive premature.

Le verifiche pratiche da fare oggi

Se hai fatto le verifiche del numero scorso, tienile: valgono ancora. Aggiungi tre righe al foglio:

  • Date adempimenti: Accanto a ogni sistema classificato ad alto rischio, inserisci la data in cui cominciano gli adempimenti del capo III (dicembre 2027 o agosto 2028).
  • Pratiche vietate: Crea una riga a parte per le pratiche vietate. Quelle non hanno un calendario che si allontana, e due sono appena state aggiunte (in vigore dal 2 dicembre 2026).
  • Trasparenza (Art. 50): Crea una riga per l’articolo 50. Se produci o diffondi contenuti generati, la marcatura e l’informazione a chi li riceve non sono rinviate.

Una domanda per la tua organizzazione

Quando una scadenza si allontana di quattordici mesi, nella tua organizzazione che cosa succede davvero: si usa il tempo, o si smette di guardare il calendario?

Fonti: Regolamento (UE) 2026/1744, in GUUE del 24 luglio 2026; Regolamento (UE) 2024/1689; D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160.

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